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Pratica Forense


la scuola forense "Francesco Carnelutti"

La Fondazione Forense Francesco Carnelutti, costituita dai Consigli degli Ordini di Udine, Trieste, Gorizia e Tolmezzo, ha, tra i diversi ed importanti scopi, quello di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza nonché di fornire agli Avvocati un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell’attività giudiziaria.

L’obiettivo primario della Fondazione è, tuttavia, quello di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato strumenti di studio e formazione forense idonei a costituire una base strutturale e di esperienza in grado di affrontare con più alto grado di approfondimento la professione di avvocato.

A tale fine è stata istituita, anche per l’anno 2005-2006, la Scuola Forense “Francesco Carnelutti” che intende preparare i frequentanti a sostenere l’esame per l’abilitazione alla professione ma, altresì, ha la funzione di integrare il periodo di pratica offrendo un contributo teorico-pratico di formazione ed aggiornamento professionale.

La Scuola, dalla durata annuale con obbligo di frequenza, si articolerà in cinque cicli di lezioni, che approfondiranno le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo. Sono previste altresì esercitazioni interdisciplinari consistenti nello studio, nell’analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale ed ammnistrativa.

Le lezioni si terranno a Palmanova nell’aula del Centro Congressi San Marco.
La Fondazione Forense ha, altresì, istituito per i praticanti avvocati un corso, a carattere non obbligatorio e della durata di 130 ore, volto ad approfondire tematiche in materia civile.

regolamento pratica forense

1) La pratica forense si articola obbligatoriamente in tre distinte attività:

a) la frequenza di uno studio professionale;
b) la partecipazione alle udienze;
c) la frequenza, durante il primo anno di pratica, della Scuola di Formazione professionale istituita dagli Ordini degli Avvocati di Udine, Trieste, Gorizia e Tolmezzo, a mezzo della Fondazione Forense "Francesco Carnelutti".

2) Il praticante è tenuto a una assidua e continuativa, preferibilmente quotidiana, frequenza dello studio in aggiunta alla partecipazione alle udienze.

3) Il praticante deve comunicare per iscritto, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti, i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e di reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica. La comunicazione deve essere ripetuta in caso di variazione dei dati forniti.

4) Il praticante deve comunicare per iscritto, indicandone i giorni e gli orari, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti e successivamente in ogni caso di variazione dei dati antecedente forniti, se svolge attività lavorativa, alle dipendenze sia di datore di lavoro privato che di ente pubblico; se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri Ordini professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari; e se svolge qualsiasi attività lavorativa, al di fuori della pratica forense, a carattere continuativo.

5) Nel caso il praticante sia impegnato in attività extra praticantato forense, a ogni presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale dovrà allegare, qualora risulti indicata l'assistenza a udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'orario di lavoro o di altro impegno del praticante, documentazione scritta dei titoli (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo) in base ai quali egli ha potuto assentarsi dall' impegno extra praticantato per assistere all'udienza annotata.

6) Il praticante è tenuto a partecipare e ad annotare nel libretto della pratica almeno trenta udienza per ogni semestre, con esclusione di quelle di rinvio (ad es.: rinvio per trattazione: rinvio per esame delle prove, della perizia, del rapporto dell'autorità di P.G., dei documenti e delle memorie avversarie; rinvio per deduzioni istruttorie; ecc.), di cui almeno dieci penali

7) La partecipazione alle udienze valida ai fini della pratica legale, dovrà articolarsi come segue:

a) dieci udienze penali avanti il Tribunale o la Corte d'Appello o la Corte d' Assise o il Giudice di Pace;
b) dieci udienze civili avanti il Tribunale del Circondario d'iscrizione o la Corte d'Appello o il Giudice di Pace;
c) le restanti dieci udienze potranno essere svolte, a scelta dell'interessato, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa o tributaria.
Verrà ritenuta valida la partecipazione a non più di tre udienze al giorno complessivamente.

8) La partecipazione alle udienze penali dovrà essere certificata mediante firma a lato del libretto della pratica in corrispondenza di ciascuna annotazione di udienza dall'avvocato presso cui il praticante svolga la pratica, ovvero dall'avvocato che lo abbia sostituito in udienza, ovvero da un Consigliere dell'Ordine ovvero da un avvocato presente in udienza. L’effettiva partecipazione alle udienze civili dovrà essere comprova dalla copia del verbale d'udienza dalla quale risulti la presenza del praticante che andrà allegata al libretto della pratica.

9) Per i praticanti abilitati al patrocinio, la certificazione di cui al precedente articolo può essere sostituita dalla produzione di copia dell'atto del procedimento o da certificato di cancelleria dal quale risulti che il praticante ha svolto le mansioni di difensore.

9 bis) Il praticante è tenuto a frequentare, nel primo anno di pratica, la Scuola di Formazione Professionale “Francesco Carnelutti”, assistendo a non meno di 2/3 delle lezioni impartite complessivamente. La frequenza alla Scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione. Il ciclo, annuale, si svolge dal novembre di ciascun anno all’ottobre successivo, suddiviso i moduli didattici con indirizzo teorico– pratico. L’iscrizione alla Scuola di Formazione e l’ammissione ai corsi sono subordinati al pagamento di una tassa annuale e decorreranno automaticamente dalla data della delibera di iscrizione al Registro dei Praticanti. La frequenza a un numero di lezioni inferiore a quello minimo prescritto è di norma ostativo al rilascio del certificato di compiuta pratica. Nel caso in cui la frequenza a un numero di lezioni sia inferiore al minimo prescritto il praticante dovrà, contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di pratica compiuta, giustificarne per iscritto e documentarne i motivi. Il Consiglio valuterà detti motivi al fine del rilascio del certificato di pratica compiuta. In deroga a quanto previsto al primo comma, il Consiglio dell'Ordine potrà, in presenza di comprovate esigenze, autorizzare la frequenza alla Scuola di Formazione Professionale nel secondo anno di pratica anziché al primo.

9 ter) I corsi di formazione previsti dalle leggi speciali esonerano dall'obbligo di frequenza del corso di formazione professionale. L'iscritto al Registro dei Praticanti ha facoltà di frequentare scuole di formazione professionale istituite da altri Ordini dello Stato con riconoscimento ai fini della compiuta pratica purché a ciò sia stato previamente autorizzato dall'Ordine di appartenenza.

10) Il praticante è tenuto, qualora richiesto dal Consiglio dell'Ordine, a un colloquio con il Consiglio stesso ovvero con un Consigliere o con un suo delegato a detto compito, vertente intorno a valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto.

11) Il Consiglio si riserva di controllare con i mezzi più opportuni e idonei la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dai colleghi presso i quali è svolta la pratica.

12) Il professionista presso il quale il praticante svolge la pratica, è impegnato moralmente, sul suo onore ed in omaggio ai principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante accolto per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica; a verificare e confermare la veridicità della relazione e del contenuto del libretto della pratica; a consentire al praticante di assistere alle udienze civili e penali cui è tenuto a presenziare onde ottenere il certificato di compiuta pratica, nonché a mettere a disposizione del praticante un locale idoneo.

13) Il Consiglio dell' Ordine, per il concreto rispetto di quanto previsto al precedente art. 12, suggerisce che ciascun avvocato non accolga presso di sé per la pratica professionale più di due praticanti.

14) È considerata valida, nei limiti di un anno, la pratica svolta nello studio di un professionista esercente al di fuori del Circondario del Tribunale ove risulta iscritto il praticante, ovvero all’estero purché nell' ambito della Comunità Europea. Nel corso di tale periodo la pratica professionale dovrà in ogni caso essere svolta con le modalità di cui al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 26 novembre 2004.

presentazione semestrale libretti

1° SEMESTRE

Presentazione (a cura del praticante) del libretto della pratica con almeno 30 udienze; l'indicazione degli atti processuali trattati (almeno 8) e la compilazione della parte riguardante le questioni giuridiche di maggiore interesse (almeno 4) con in calce data, firma e timbro dell' avvocato;

2° SEMESTRE

a) presentazione di una relazione in carta libera contenente: 1) una premessa sull'attività svolta; 2) la trattazione negli aspetti fattuali, di diritto sostanziale e processuale, di quattro casi specifici, di cui almeno uno in materia penale; 3) l’esposizione di aspetti deontologici affrontati nell’espletamento della pratica forense. La relazione dovrà esser firmata dal praticante e controfirmata dall'avvocato "dominus".
b) allegato il libretto della pratica con udienze, atti processuali e questioni giuridiche come per il primo semestre.

3° SEMESTRE

Come il I° semestre

4° SEMESTRE

a) domanda (del praticante) di rilascio del certificato di compiuta pratica (in bollo da € 14,62 amm.vo), con indicazione dei dati anagrafici;
b) libretto della pratica come per i semestri precedenti;
c) presentazione di una relazione in carta libera contenente: 1) una premessa sull'attività svolta; 2) la trattazione negli aspetti fattuali, di diritto sostanziale e processuale, di quattro casi specifici, di cui almeno uno in materia penale; 3) l’esposizione di aspetti deontologici affrontati nell’espletamento della pratica forense. La relazione dovrà esser firmata dal praticante e controfirmata dall'avvocato "dominus".
d) diritti di segreteria (€ 6,00 in contanti) d) bollo per il certificato (€ 14,62 amm.vo)